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D.P.R. 16/12/1992 n. 495

6 . La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.

7 . In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorchè posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.

8 . Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.

9 . Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici e pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica.

10 . Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il disciplinare di cui al comma nove.

11 . La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall'ente proprietario della strada in relazione all'importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto alla carreggiata, nonché ad altri fattori specifici quali la velocità locale predominante della strada, l'illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle condizioni orografiche.

2. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) è obbligatorio nei casi in cui è esplicitamente previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonché per i segnali di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego è facoltativo per i segnali: divieto di accesso, limiti di velocità, direzione obbligatoria, delineatori speciali.

13 . Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.

Art. 80. (art. 39 cod. Str.) (dimensioni e formati dei segnali verticali)

1 . Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di indicazione e quelli di cui ai commi quattro, cinque, sei e sette, sono stabiliti nelle tabelle ii.1, ii.2, ii.3, ii.4, ii.5, ii.6, ii.7, ii.8, ii.9, ii.10, ii.11, ii.12, ii.13, ii.14 e ii.15 che fanno parte integrante del presente regolamento.

2 . I segnali di formato "grande" devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o più corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o più corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di formato "normale".

3 . I segnali di formato "piccolo" o "ridotto" si possono impiegare solo allorchè le condizioni di impianto limitano materialmente l'impiego di segnali di formato "normale".

4 . Le dimensioni dei segnali, in caso di necessità, possono essere variate in relazione alla velocità predominante e all'ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del ministero dei lavori pubblici - ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

5 . Qualora due o più segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato "segnale composito". Le dimensioni del "segnale composito" devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per i segnali temporanei. Le dimensioni minime dei "segnali compositi" relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella ii.7 ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm.

6 . L'impiego di segnali aventi dimensioni diverse può essere consentito solo per situazioni stradali o di traffico eccezionali temporanee, se si tratta di situazioni eccezionali permanenti occorre l'autorizzazione del ministero dei lavori pubblici - ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

7 . Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma nonché di quei segnali per i quali non siano stati fissati specifici dimensionamenti negli

articoli relativi alla segnaletica di indicazione, sono determinate dall'altezza delle lettere commisurate alla distanza di leggibilità richiesta in funzione della velocità locale predominante e dal numero delle iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle ii.16, ii.17, ii.18, ii.19, ii.20, ii.21 che fanno parte integrante del presente regolamento).

Art. 81. (art. 39 cod. Str.) (installazione dei segnali verticali)

1 . I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.

2 . I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purchè il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina, in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purchè non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

3 . Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.

4 . Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.

5 . L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere una altezza minima di 2,20 m, ad eccezione delle lanterne semaforiche.

6 . I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore. Qualora il segnale sia di pericolo o di prescrizione e abbia valore per l'intera carreggiata deve essere posto con il centro in corrispondenza dell'asse della stessa; se invece si riferisce ad una sola corsia, deve essere ubicato in corrispondenza dell'asse di quest'ultima ed integrato da una freccia sottostante con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo modello ii.6/n di cui all'articolo 83, comma dieci).

7 . I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con velocità massima non superiore a quella stabilita dallo articolo 142, comma uno, del codice, la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.

8 . I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo modello ii.1 di cui allo articolo 83, comma quattro, possono essere ripetuti in anticipo con funzione di preavviso.

9 . I segnali dare precedenza (art. 106) e fermarsi e dare precedenza (art.

107) devono essere posti in prossimità del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 m da esso fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati; detti segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso (art. 108) posto ad una distanza sufficiente affinché i conducenti possano conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocità locale predominante su ambo le strade.

10 . I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso.

11 . In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso.

12 . I segnali installati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza ed un'inclinazione rispetto al piano perpendicolare alla superficie stradale in funzione dell'andamento altimetrico della strada. Per i segnali posti ad altezza di 5,10 m, di norma detta inclinazione sulle strade pianeggianti è di 3 gradi circa verso il lato da cui provengono i veicoli (schema ii.a). La disposizione planimetrica deve essere conforme agli schemi ii.b, ii.c, ii.d.

13 . I segnali possono essere installati in versione mobile e con carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per situazioni ambientali di emergenza e di traffico, nonché nello ambito di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili.

Art. 82 (art. 39 cod. Str.) (caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale)

1 . I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del ministro dei lavori pubblici e pubblicati sulla gazzetta ufficiale della repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal ministro dei lavori pubblici - ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

2 . I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno.

3 . La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.

4 . I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione;

5 . Ogni sostegno, ad eccezione delle strutture complesse e di quelle portanti lanterne semaforiche, deve portare di norma un solo segnale. Quando è necessario segnalare più pericoli o prescrizioni nello stesso luogo, è tollerato lo abbinamento di due segnali sullo stesso sostegno.

Art. 83 (art. 39 cod. Str.) (pannelli integrativi)

1 . I segnali possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti casi:

A) per definire la validità nello spazio del segnale;

B) per precisare il significato del segnale;

C) per limitare la efficacia dei segnali a talune categorie di utenti o per determinati periodi di tempo.

2 . I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono contenere simboli od iscrizioni esplicative sintetiche e concise.

3 . I pannelli integrativi sono dei seguenti modelli: modello ii.1 - per le distanze; modello ii.2 - per le estese; modello ii.3 - per indicare periodi di tempo; modello ii.4 - per indicare eccezioni o limitazioni; modello ii.5 - per indicare l'inizio, la continuazione o la fine; modello ii.6 - per esplicitazioni o indicazioni; modello ii.7 - per indicare l'andamento della strada principale.

4 . Il modello ii.1 indica la distanza, espressa in chilometri o in metri arrotondati ai 10 m per eccesso, tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso, del punto dal quale si applica la prescrizione o del punto oggetto dell'indicazione (modelli ii.1/a, ii.1/b) .

5 . Il modello ii.2 indica l'estesa, cioè la lunghezza, espressa in chilometri o in metri, arrotondata ai 10 m per eccesso, del tratto stradale pericoloso o nel quale si applica la prescrizione (modelli ii.2/a, ii.2/b) .

 

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